CHI DELLA FOLLA, INVECE,

CHI DELLA FOLLA, INVECE,
30 MAGGIO 1924

venerdì 7 aprile 2017

SEMPRE E SOLO UN SOL UOMO...












































Prosegue in:

Sempre e solo un sol uomo.... (da 1 a....2)














Il vero inquisitore non picchia...
Parla, intimidisce, sorprende.
Il vero inquisitore sa che un buon interrogatorio o una sana e retta inquisizione non consiste nelle torture fisiche ma nelle sevizie psicologiche che seguono le torture fisiche (di quelle ne prova il vero piacere).
Sa che col corpo ridotto a un ammasso di piaghe l’interrogato sarà felice di rifugiarsi in qualcuno che lo tormenta con le parole e basta.
Sa che dopo tante sofferenze niente come l’annuncio pacato di altre sofferenze piegherà la sua resistenza fisica e morale.
Il vero inquisitore non si mostra mai coi personaggi della commedia che ha nome Persecuzione: per rivelarsi aspetta che il sipario sia calato sul primo atto. Soltanto allora, come un regista che coordina il lavoro della sua troupe, egli interviene: graduando le domande con pazienza, studiando le risposte con intelligenza, accettando i silenzi con civiltà. Tanto a lui non importa rivelazioni straordinarie o immediate. Gli interessano piuttosto piccole notizie con cui comporre il mosaico che gli consentirà di individuare i punti vulnerabili della sua vittima, provocare in lei senso di incertezza e di paura, infine l’abbandono totale.
Per questo quando l’inquisitore si presenta, non basta rifiutargli risposte. Bisogna rifiutargli anche il dialogo, ogni forma di dialogo, e tenere il cervello all’erta. Naturalmente è difficile: le torture fisiche diminuiscono il funzionamento cerebrale. Però è necessario sforzarsi se si vuole capire dove è giunta l’inchiesta, quel che hanno scoperto o non hanno scoperto.
Occhi e orecchi aperti, dunque…
…E memoria (1*), fantasia, perché l’inquisitore non ha fantasia: è un tipo che vede il potere come un fenomeno esterno, un cumulo di mezzi per conservare lo status quo senza affaticarsi nella problematica. Non che sia un cretino o un vanitoso assetato di gloria: spesso non è sollecitato nemmeno da ambizioni personali, si accontenta di essere uno sconosciuto appena autorevole e cioè di stare nell’-anticamera del Potere.
(O. Fallaci, Un Uomo)





(1*) Inquisitore - L’inquisitore fu una figura centrale nella repressione dei reati contro la fede (intesa anche quale fede di vita circa il come concepire la propria ed altrui esistenza… nella comune materia distribuita…) in quanto rappresentante del papa, che gli delegava il proprio potere di giudicare i colpevoli di eresia. Sono fondamentali anche i suoi rapporti con i vescovi, che avevano l’autorità ordinaria di perseguire gli stessi reati nella propria diocesi e con le autorità secolari, che erano indispensabili al funzionamento dei tribunali della fede. Le funzioni, l’attività e i rapporti degli inquisitori con le autorità ecclesiastiche e civili mutarono nel tempo ed ebbero caratteristiche parzialmente diverse nei vari territori dove operarono. In questa voce si cercheranno di delineare sinteticamente alcuni degli aspetti più rilevanti della figura dell’inquisitore, in modo da offrire un quadro di riferimento generale entro cui collocare le notizie e informazioni al riguardo che sono presenti in molte voci del Dizionario, senza voler entrare nel dettaglio delle questioni e pretendere di proporre tutta la storia del sistema inquisitoriale dal medioevo a oggi.




Gli uffici medievali dell’Inquisizione: poche e insicure sono le notizie sui primi inquisitori fornite da scarsi documenti e da brevi accenni presenti in alcune cronache. Risale al 12 giugno 1227 la nomina papale a cercatori e persecutori di eretici di Conrad von Marburg e dei suoi  collaboratori. Non si trattava di un tribunale itinerante, ma di un gruppo di giudici delegati che sollecitava i vescovi a fare processi e premeva sulle magistrature secolari per l’esecuzione delle sentenze. Fino ad allora avevano proceduto nei delitti contro la fede i vescovi e, durante la crociata contro i catari in Linguadoca, dei legati pontifici, quasi tutti cistercensi.
Gregorio IX (1227-1241), pur continuando a sollecitare l’azione dei vescovi, decise di delegare sempre più ai frati domenicani il potere di agire come giudici speciali nei confronti degli eretici. Tra il 1231 e il 1238 nominò diversi inquisitori domenicani in Italia, in Francia, nel Regno di Aragona e in quello di Navarra.
Più tardi Innocenzo IV (1243-1254) con la lettera ‘Cum super inquisitione’ dell’8 giugno 1254 organizzò la rete inquisitoriale della Penisola italiana in otto distretti, che affidò in parte ai domenicani (Lombardia e Regno di Napoli) e in parte ai francescani (Marca Trevigiana, Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio).




Molto scarsa e frammentaria risulta la documentazione superstite della loro azione. Notevole fu l’attività degli inquisitori in Linguadoca verso la metà del Duecento e oltre, della quale è rimasta invece una discreta documentazione. Inquisitori furono presenti in seguito anche in Inghilterra (per la repressione dei templari), in Polonia, in Portogallo e nei Paesi Bassi. All’inizio la designazione degli inquisitori rimase teoricamente in mano ai papi, ma poco a poco questo potere fu lasciato ai superiori provinciali o locali degli Ordini mendicanti.
Gli inquisitori non ebbero sempre rapporti facili con i vescovi, che si vedevano limitare e talvolta contrastare la propria autorità giurisdizionale e neppure con le autorità secolari, non di rado poco disposte ad eseguire i loro ordini, soprattutto nei primi tempi. I giudici della fede non frequentavano scuole particolari: generalmente si formavano nei normali Studia dell’Ordine cui appartenevano, erano di solito maestri in Teologia e avevano una certa conoscenza del diritto canonico e civile.
L’inquisitore costruiva la sua ‘cultura’ sul campo, cominciando talvolta come vicario e venendo quindi istruito e iniziato ai suoi compiti da colleghi già esperti. L’età minima richiesta per rivestire l’incarico, stabilita da Clemente V al Concilio di Vienne (1311-1312), era di quarant’anni. Lo stesso Concilio regolò i rapporti tra inquisitori e vescovi con le norme della Multorum querela. La situazione non sempre chiara riguardo alle nomine, alle giurisdizioni territoriali, alla competenza sui delitti contro la fede, ai limiti di intervento dei singoli inquisitori, ma soprattutto le scarse comunicazioni fra delegante e delegati, in pratica una certa mancanza di regole e di comportamenti omogenei, che dominò per quasi tutto il medioevo, mutò in parte tra il XV e il XVI secolo con la centralizzazione dei tribunali della fede che avvenne in Spagna, Portogallo e Italia.




Inquisizione spagnola e Inquisizione portoghese: Il I novembre 1478 Sisto IV (1471-1484) con la bolla ‘Exigit sincerae devotionis affectus’ fondò l’Inquisizione spagnola, autorizzando i sovrani di Spagna a nominare, ma eventualmente anche a revocare o sostituire, tre inquisitori per ogni città o diocesi del loro territorio. Cinque anni dopo fu istituita all’interno dell’Inquisizione spagnola una gerarchia che moderava il potere concesso precedentemente. A capo dell’istituzione fu nominato dal papa su proposta del re un inquisitore generale. Si formò un Consiglio generale centrale composto da tre, cinque o talvolta sette membri, che coordinavano i tribunali di distretto e nei quali nominavano da due a quattro inquisitori. Questi erano scelti, nella maggioranza dei casi, tra la piccola nobiltà: i giudici, in genere letrados, dovevano avere frequentato una delle università più prestigiose (Salamanca, Alcalá de Henares o Valladolid), terminati i loro studi in Diritto canonico e spesso anche civile nei sei Colegios Mayores e avere un’età di almeno quarant’anni, abbassata poi a trenta. Spesso iniziavano la carriera come procuratori fiscali e potevano passare man mano nelle sedi più prestigiose e talvolta entrare nel Consiglio della Suprema Inquisizione o ottenere un vescovado. Le loro competenze nella sede di distretto pare fossero minori di quelle dei loro pari grado operanti nell’Inquisizione romana e venivano regolate dalle istruzioni della Suprema emanate sin dai primi anni di attività del tribunale iberico. Non ci furono praticamente rapporti tra gli inquisitori e i vescovi nella gestione del tribunale.




Gli inquisitori normalmente risiedevano nella città principale e, a partire dall’inizio del Cinquecento, ogni anno dovevano effettuare la visita del distretto, pratica fortemente ridotta alla fine del secolo e nel primo Seicento. Essi si servivano stabilmente di commissari dislocati sul territorio per raccogliere informazioni e denunce e svolgere altre mansioni, con l’ausilio di vario personale e dei familiari.
Con la bolla ‘Cum ad nihil magis’ emessa il 23 maggio 1536 da Paolo III (1534-1549) ebbe origine anche l’Inquisizione portoghese. In essa il papa nominava tre vescovi (di Ceuta, di Coimbra e di Lamego) come inquisitori generali e concedeva al re portoghese la nomina di un quarto, scelto fra i vescovi, i religiosi o il clero secolare, laureato in Teologia o in Diritto canonico. In realtà, a guidare il tribunale fu sempre un inquisitore generale soltanto, secondo un sistema che fu ufficializzato nel 1547 dalla bolla ‘Meditatio cordis’, che segnò la fine della fase di fondazione del Sant’Uffizio. La situazione degli inquisitori dei tre tribunali del regno (Coimbra, Évorae Lisbona), molti dei quali formati in Diritto canonico, fu regolata da istruzioni simili a quelle dell’Inquisizione spagnola. A Goa, invece, dove fu attivo l’unico tribunale extraeuropeo, fu consistente anche il reclutamento di regolari. Anche nell’Inquisizione portoghese ebbero luogo le visite del distretto tra metà Cinquecento e metà Seicento, ordinate dal Consiglio generale.




Inquisizione romana: con la bolla ‘Licet ab initio’ del 21 luglio 1542 Paolo III decise di accentrare a Roma il controllo della repressione dell’eresia protestante diffusa tra parecchi alti prelati e nelle diocesi italiane e organizzò la Congregazione del Sant’Uffizio, la cui giurisdizione avrebbe dovuto ricoprire tutta la cristianità con l’esclusione dei territori spagnoli e portoghesi, ma di fatto si limitò all’Italia e a poche altre zone. Il papa nominò una commissione di sei cardinali inquisitori, cui attribuì i più ampi poteri, annullando ogni esenzione e privilegio. I cardinali delegavano i loro poteri a dei frati domenicani o francescani laureati in Teologia ed esperti in Diritto canonico, di età superiore ai trent’anni, scelti all’inizio dai superiori dei loro Ordini. Nei decenni successivi la nomina degli inquisitori venne sottratta lentamente ai superiori degli Ordini e fu effettuata direttamente dalla Congregazione, anche se probabilmente gli Ordini fornivano i nominativi di coloro che ritenevano più adeguati a tale compito. Nella maggioranza delle sedi locali gli inquisitori erano domenicani, mentre erano minori conventuali nel Granducato di Toscana e nella provincia del Santo nella Repubblica di Venezia (con l’eccezione della città di Venezia dal 1560 in poi). A Malta erano invece ecclesiastici secolari, che ricoprivano   contemporaneamente l’incarico di nunzio apostolico….























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