giovedì 18 luglio 2013
FUORI DAL RECINTO (25)
Precedente capitolo:
il ritorno dei papi il recinto (24)
Prosegue in:
i frutti degli altri (26)
L'uomo emarginato non appare 'explicite' nei documenti della coscienza
sociale medievale. Manca negli scritti che analizzano le divisioni sociali
dell'alto Medioevo; non è presente in quelle opere che illustrano 'i ceti
di questo mondo'; è assente nel quadro tardo-medievale della 'danza
della morte', dove uno scheletro organizza la sfilata dei gruppi e delle
categorie sociali di quel tempo.
Eppure, egli è presente nella vita delle società medievali come risultato
della negazione individuale o di gruppo dell'ordine dominante. Gli emar-
ginati ci vengono presentati dalla letteratura medievale come pure dell'-
arte di quell'epoca; contro di loro si rivolge la letteratura religioso-mo-
rale nonché la legislazione statale, ecclesiastica o municipale: assenti
negli archivi della coscienza sociale, gli emarginati sono più che presen-
ti in quegli schedari (di secolare memoria) giudizari e polizieschi.....
Gli emarginati sono definiti dei 'banditi', coloro cioè, che una decisio-
ne della comunità, una disposizione di legge o la sentenza di un tribu-
nale hanno privato del diritto di restare entro i confini di un determi-
nato territorio o hanno messo 'tout court' fuori legge.
Il bando si presentava in forme diverse nel diritto romano e in modo
diverso veniva interpreato - basti pensare alla raccolta di pareri di
giureconsulti, che troviamo nei 'Digesti' di Giustiniano.
L'ambito dell'esilio era definito in modo vario: poteva trattarsi di e-
spulsione da un determinato territorio, di confino in un luogo rigoro-
samente definito oppure relegazione su un'isola.
Il divieto di 'acqua e fuoco', cioè la perdita di benefici di residenza o di
ospitalità, simboleggiati dalla possibilità di dissetarsi e di riscaldarsi,
non impediva di stabilirsi altrove e di condurre in un altro luogo una
vita normale.
Nella regione colpita da interdetto, il 'bandito' era esposto alla minac-
cia di morte. L'interpretazione di questa pena è tuttavia ardua; in es-
sa è contenuto il diritto 'sui generis' all'impunità a condizione che si la-
sci il posto, e al tempo stesso vi è insito un elemento di esclusione so-
ciale e di privazione per l'individuo di ogni diritto naturale.
Questa ambiguità dell'istituzione del bando sulla base del diritto roma-
no può essere una prova della sua implicazione in un'antica tradizione
che facilmente sfugge alla ricerca storica: occorrerebbe esaminare la
problematica del tabù nell'ambito della civiltà mediterranea.
Nelle 'leggi barbariche' e nelle consuetudini giuridiche dell'alto Medioevo,
il bando compare rigidamente come esclusione. esso sostituisce il sa-
crificio della vita, il quale potrebbe costituire un'indennità nella viola-
zione di un ordine sacro.
Il bando è dunque esclusione dal diritto e significa spogliare l'uomo di
tutti i suoi diritti naturali, privandolo della sua condizione vera e pro-
pria.
La 'Lex Salicia' sentenzia che il 'bandito' 'vagus sit'. Ciò vuol dire che
va trattato come un lupo, quindi scacciato dalla collettività umana, e
la sua uccisione sarebbe un mezzo legittimo di difesa contro il gregge
entro il ricco recinto.
Ma anche in questo principio di diritto consuetudinario c'è la constata-
zione secondo cui l'uomo, fuori dei vincoli sociali e fuori dalla 'patria',
esposto ai rischi di un ambiente selvatico e soggetto alle regole di vita
della macchia e dei luoghi disabitati, diviene quasi un lupo, un uomo-
lupo: l'orco delle fiabe corrisponde nella vita all'uomo asociale che ha
trasgredito le norme della vita sociale ed è venuto a trovarsi fuori di
essa...
Vediamo nel seguente capitolo chi trova giovamento da questa consue-
tudine sociale... ieri come oggi.....
(J. Le Goff, L'Uomo Medievale)
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