CHI DELLA FOLLA, INVECE,

CHI DELLA FOLLA, INVECE,
30 MAGGIO 1924

mercoledì 1 ottobre 2014

MENTRE NASCEVO (7)


















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Il 5 novembre del 1718 fui introdotto in questo miserabile mondo, avrei voluto nascere sulla Luna o in qualsiasi altro pianeta (eccettuati Giove o Saturno, perché non ho mai sopportato il freddo); in nessuno di essi, infatti, sarei stato trattato peggio (sebbene non possa giurare per Venere) che in questo nostro vile e sporco pianeta che, sul mio onore, ritengo sia fatto, con rispetto parlando, con gli avanzi e i rifiuti degli altri.
La vita su questa Terra potrebbe presentarsi abbastanza piacevole per quell’uomo che avesse la fortuna di nascere con un gran titolo o immense ricchezze; o per colui che si ingegnasse, allo scopo di raggiungere potenza, onori e cariche: ma questo non è il mio caso; d’altra parte ogni uomo parla bene o male del mercato a seconda degli affari che vi ha fatto. Da parte mia, quindi, insisto nell’affermare che il nostro è il più miserabile di tutti i mondi. Tanto da poter sinceramente dire che, dal primo respiro sino a quest’istante, sono stato continuamente lo zimbello di quello che il mondo chiama Destino.
Certo non gli farò il torto di accusarlo per avermi caricato d’ogni sorta di sventure insormontabili, questo no, però in qualunque periodo della mia vita, in ogni occasione e in ogni angolo dove gli sia riuscito di scovarmi, lì, questo principe crudele e inesorabile mi ha colpito con una serie interminabile di minacce e seccature, quanti nessun piccolo EROE ha forse mai sopportato!




L’articolo sul contratto matrimoniale di mia madre, che, come dissi al lettore, ero andato a cercare e che, una volta trovato, penso sia bene mettergli dinanzi, è così chiaro e evidente che non avrei potuto pretendere di far meglio io; sarebbe stata una barbarie, quindi, alterarne la FORMA NOTARILE.
Ecco cosa dice:

QUESTO CONTRATTO TESTIFICA che il detto Walter Shandy, mercante, in considerazione del detto futuro matrimonio, che avrà luogo e andrà a buon fine, matrimonio che deve essere solennemente celebrato e consumato tra il detto Walter Shandy e la sunnominata Elisabetta Mollineux, e in considerazione di diverse altre buone e valide cause che lo spingono in modo particolare a compiere questo passo, garantisce, contratta, conclude e si trova pienamente d’accordo con i signori Giovanni Dixon e Giacomo Turner, tutori, ecc. ecc. su quanto segue:
‘CIOE’ che nel caso in cui succeda, avvenga, sopravvenga o altrimenti accada che il detto signor Walter Shandy, mercante, lasci gli affari prima che la detta Elisabetta Mollineux, secondo il corso della natura, sia fuori della possibilità di concepire e generare bambini o che, altrimenti e per qualunque probabile causa, ella possa effettivamente averne, e in conseguenza di ciò il detto Walter Shandy decida, a dispetto e contro il libero volere, consenso e accordo amichevole della detta Elisabetta Mollineux, di lasciare la città di Londra per ritirarsi a soggiornare nelle sue terre a Shandy-Hall, nella Contea di…, o in qualche altro posto di campagna, in un castello o villa o magari in una fattoria acquistata ora o in seguito; allora o qualunque altra volta che alla detta Elisabetta Mollineux dovesse accadere di rimanere incinta di un figlio o di più d’uno, tutti legalmente generati a distanza di tempo nel seno della detta Elisabetta Mollineux per opera del detto Walter Shandy durante il corso del detto matrimonio, egli, il detto Walter Shandy, a suo proprio carico e col denaro di sua proprietà, dietro fondato e ragionevole avviso, che dovrà pervenirgli entro le sei settimane precedenti l’epoca definitiva e presumibile del parto della detta Elisabetta Mollineux, dovrà dunque pagare la somma di 120 sterline, in denaro sonante, ai signori Giovanni Dixon e Giacomo Turner o ai loro eredi, in piena fiducia e per gli usi, scopi, intenzioni e fini seguenti’:




‘La somma di 120 sterline dovrà essere pagata nelle mani di Elisabetta Mollineux oppure in quelle dei suoi tutori per l’acquisto o il noleggio di una carrozza, in buono stato, e con bastanti cavalli per trasportare il corpo della nominata Elisabetta e il bambino o i bambini, di cui di volta in volta rimarrà incinta, fino alla città di Londra, e per le ulteriori spese o altri bisogni di medici e medicine occorrenti o aventi rapporto diretto con il nominato, stabilito parto e periodo di degenza nella detta città o nei sobborghi ad essa adiacenti.
La nominata Elisabetta Mollineux durante la gravidanza dovrà e potrà di tanto in tanto o infine tutte le volte stabilite, noleggiare tranquillamente la detta carrozza e cavalli e avere libera entrata e uscita e ritorno nella detta carrozza durante tutto il viaggio. Tutte le volte che lo riterrà opportuno o il bisogno lo richieda, senza dover sopportare alcuna molestia, ostacolo, vessazione, rimostranza, interruzione o qualunque altro impedimento, sarà concesso alla nominata Elisabetta Mollineux, quando lo vorrà, e tanto più spesso quanto più avanzata sarà la gravidanza, e fino all’epoca convenuta, di vivere e risiedere in quel luogo o in quei luoghi, presso quella famiglia o famiglie e con quei parenti e amici o altre persone, nella detta città di Londra, come a lei piacerà o come desidererà e riterrà opportuno, nonostante i presenti obblighi matrimoniali e come se ella fosse una donna sola e non sposata’.




‘E QUESTO CONTRATTO TESTIFICA PURE CHE  per la realizzazione efficace del suddetto accordo, il detto Walter Shandy, mercante, in virtù di un atto di cessione e vendita per un anno tra i nominati signori Giovanni Dixon e Giacomo Turner o loro sostituti o tra coloro aventi attualmente diritto alle loro proprietà, da una parte, e il detto Walter Shandy dall’altra, in forza e in virtù della legge sul trasferimento dei beni, cede tutto quanto il maniero e il feudo di Shandy nella Contea di…, con tutti i diritti, membri e proprietà relativi’. 
‘Cede inoltre tutte quante le case, le loro dipendenze, le costruzioni, i granai, le scuderie, gli orti, i giardini, i cortili, i poderi, i prati, le chiuse, le capanne, le terre, le colture, i pasturi, le marcite, i boschi, gli arbusti, i fossati, i relativi diritti di pesca, le acque e i canali, insieme con tutti gli affitti, profitti, servizi, rendite, lasciti, domini, garanzie, confische, miniere, cave di pietre, beni ed effetti mobili di.....

















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